17 OTTOBRE 2003
SENTENZA N. 6361 DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8529/1996, proposto da PRIMA T.V. s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Vaccaro e Avilio Presutti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via delle Tre Madonne, n. 16;
contro
Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Firenze, in persona del direttore in carica e Ministero delle comunicazioni, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliati presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
e nei confronti di
R.A.I. radiotelevisione italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassi, Paolo Golini, Carlo Pandiscia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via dei Prefetti, n. 17;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la
Toscana, 10 maggio 1996, n.234, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio delle
amministrazioni appellate e della controinteressata;
visti tutti gli atti
della causa;
relatore alla pubblica udienza del 1° luglio 2003 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l’avv. Vaccaro per l’appellante, l’avvocato dello Stato Volpe per le amministrazioni appellate, l’avv. Grassi e l’avv. Golini per la controinteressata;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con provvedimento 18 settembre 1980, l’amministrazione postale ingiungeva all’emittente locale Tele – Libera Firenze s.r.l., che all’epoca trasmetteva programmi televisivi via etere nella zona di Firenze, Valdarno e Sud Toscana, utilizzando il canale 54 UHF, di eliminare le interferenze delle sue trasmissioni con la ricezione della terza rete RAI, pena la chiusura dell’impianto.
2. Tale provvedimento veniva riconosciuto legittimo dal giudicato del Consiglio di Stato 14 luglio 1982, n. 361, secondo cui:
- la preventiva autorizzazione statale
costituiva presupposto
condizionante l’esercizio degli impianti
televisivi in ambito locale;
- la normativa in materia, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 202/1976, e la successiva n. 148/1981, conteneva la disposizione specifica disciplinante il sistema autorizzatorio (art. 183, t.u. leggi postali);
- non essendo la ricorrente autorizzata all’esercizio della sua attività televisiva, nell’ipotesi di uso di un canale concorrente con quello di un soggetto autorizzato – nella specie la RAI – incorreva nelle sanzioni poste a tutela di quest’ultimo;
- la fonte di tali sanzioni era l’art. 240, t.u. n. 156/1973.
3. A seguito di tale sentenza l’emittente locale trasferiva i propri impianti allo scopo di evitare per il futuro le interferenze lamentate dalla RAI e ritenute sussistenti dal Consiglio di Stato, e in data 17 settembre 1982 presentava una nuova domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di telediffusione via etere in ambito locale, con assegnazione di frequenze, tra cui il canale 54 UHF.
4. Con provvedimento di cui alla nota 21 ottobre 1982, n. 120, del direttore del circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Firenze, sul presupposto:
- della legittimità, riconosciuta dal Consiglio di Stato, della precedente diffida a rimuovere le interferenze con le trasmissioni RAI;
- del perdurare di tali interferenze,
accertate in data 13
ottobre 1982, veniva ordinata <<la
disattivazione dell’impianto trasmittente di Tele Libera Firenze operante sul
canale 54 UHF ubicato sul Monte Secchieta>>, ai sensi dell’art. 240,
codice postale.
5. Con ricorso notificato in data 24 dicembre 1982 la società Tele – Libera Firenze s.r.l., impugnava tale provvedimento, lamentando che:
- l’emittente locale sarebbe già autorizzata all’esercizio della telediffusione in ambito locale, e tanto in virtù del D.M. 18 novembre 1980, che ha disposto il censimento delle emittenti private in ambito locale, acclarando, tra l’altro, che la ricorrente utilizza il canale 54 UHF e in virtù del D.P.R. 10 agosto 1981, n. 521, che approva la convenzione tra il Ministero delle poste e la RAI per l’esercizio del servizio pubblico di telediffusione, il cui art. 12 dispone che lo sviluppo delle reti televisive della RAI non deve pregiudicare la radiodiffusione privata censita in base al D.M. del 1980 (1° motivo);
- non poteva ordinarsi la disattivazione senza procedere a una nuova diffida, avendo nel frattempo l’emittente trasferito gli impianti (2° motivo);
- non poteva emettersi l’ordine di disattivazione senza prima provvedere sulle domande di autorizzazione a trasmettere in ambito locale, presentate nel maggio 1977 e nel settembre 1982 (3° motivo);
- l’ordine di disattivazione non sarebbe sufficientemente motivato (4° motivo);
- la sanzione sarebbe sproporzionata, ove si consideri che l’art.240 del codice postale non prevederebbe sanzioni specifiche, ma rimetterebbe agli organi competenti una valutazione da compiersi caso per caso (5° motivo).
6. Con la sentenza in epigrafe, il ricorso è stato respinto con i seguenti argomenti:
- quanto al primo motivo: il censimento operato con il D.M. 18 novembre 1980 ha valore meramente ricognitivo e non è equipollente all’autorizzazione amministrativa (Corte Cost., n.102/1990); né costituisce autorizzazione il D.P.R. n.521/1981;
- quanto al secondo motivo: l’amministrazione era ben consapevole del trasferimento degli impianti, peraltro di soli 100 metri, ancorché formalmente in un Comune diverso, e prima di ordinare la disattivazione aveva disposto un nuovo sopralluogo;
- quanto al terzo motivo: la pendenza di domanda di autorizzazione non legittimava le trasmissioni abusive e non impediva l’esercizio del potere sanzionatorio, dovendo l’autorizzazione precedere l’inizio delle trasmissioni;
- quanto al quarto motivo: il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato con richiamo alla normativa applicata, alla precedente diffida, alla sentenza n. 361/1982 del Consiglio di Stato e ai nuovi accertamenti tecnici eseguiti in data 13 ottobre 1982;
- quanto al quinto motivo: la misura della disattivazione dell’impianto appare proporzionata all’esigenza di eliminare le interferenze con le trasmissioni RAI.
7. Contro tale sentenza ha proposto appello PRIMA TV s.p.a., subentrata all’originaria ricorrente già nel corso del giudizio di primo grado.
8. Con il primo motivo di appello si lamenta che la sentenza di primo grado non ha tenuto conto del jus superveniens e, in particolare:
- del d.m. 31 gennaio 1983, che ha consentito l’utilizzo anche privato del canale 54 UHF;
- della l. n. 10/1985 il cui art. 3 ha consentito la prosecuzione dell'attività delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione già in funzione alla data del 1° ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi;
- la mera interferenza tecnica non sarebbe equiparabile all’incompatibilità, potendo la prima essere eliminata con accorgimenti tecnici (art. 32, l. n. 223/1990),
- l’art. 240 del codice postale sarebbe stato abrogato per incompatibilità.
8.1. La censura è
infondata.
La legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata
con riferimento alle norme di legge in vigore al momento della sua emanazione,
non essendo configurabile un’illegittimità sopravvenuta a seguito di norme
successive, a meno che la stessa non sia espressamente prevista da una specifica
norma dell’ordinamento ovvero non sopravvengano norme di sanatoria anche in
favore di situazioni su cui l’amministrazione ha già provveduto.
Non può l’appellante invocare la legittimità dell’utilizzo privato del canale 54 UHF, sancita solo con D.M. del 1983, successivo al provvedimento impugnato.
Neppure nel caso odierno poteva trovare applicazione la norma transitoria di cui all’art. 3, l. n. 10/1985, che consente la prosecuzione dell’attività delle emittenti locali con impianti in funzione alla data del 1° ottobre 1984, perché tale norma presuppone, appunto, che gli impianti fossero <<in funzione alla data del 1° ottobre 1984>>, sicché esula dal suo ambito il caso di impianti per i quali in data anteriore sia stata, legittimamente, ordinata la disattivazione.
In ogni caso, come questo Consesso ha già osservato, la prosecuzione dell'attività delle emittenti radiotelevisive private, transitoriamente consentite dalla l. n. 10/1985, è in ogni caso subordinata, all'assenza di interferenze ed incompatibilità con le comunicazioni inerenti pubblici servizi (C. Stato, VI, 23 aprile 1990, n. 469).
Né può condividersi l’assunto dell’illegittimità del provvedimento impugnato per sopravvenuta asserita abrogazione dell’art. 240 codice postale, in quanto tale norma era sicuramente in vigore all’epoca di adozione del provvedimento, sicché il potere sanzionatorio è stato legittimamente esercitato (e d’altro canto la giurisprudenza ha riconosciuto la sopravvivenza dell’art. 240 citato alla l. n.10/1985 (così C. Stato, VI, 28 aprile 1994, n. 620).
9. Con il secondo motivo di appello si deduce che l’emittente era autorizzata ex lege in virtù del d.p.r. n.521/1981.
9.1. La censura è infondata, in quanto tale d.p.r. è solo una convenzione tra l’amministrazione postale e la RAI, che non conteneva alcuna implicita autorizzazione alle emittenti locali, ma imponeva solo obblighi di comportamento alla RAI.
10. Con il terzo mezzo si lamenta che l’art. 240 del codice postale non è più in vigore, e che in ogni caso lo stesso non consentiva esecuzione coattiva delle misure sanzionatorie adottate, né attribuiva la relativa competenza al direttore del circolo.
10.1. Il mezzo è inammissibile, perché introduce censure nuove per la prima volta in appello, mai formulate nel ricorso di primo grado.
11. Con il quarto
mezzo si lamenta che la sentenza del T.A.R. non ha esaminato le argomentazioni e
le richieste contenute nell’atto 23 febbraio 1995, notificato alle altre parti,
con cui PRIMA TV si è costituita nel giudizio di primo grado, subentrando alla
originaria ricorrente.
11.1. La censura è
infondata.
Correttamente il T.A.R. si è limitato ad esaminare i motivi
contenuti nel ricorso originario, essendo ogni ulteriore successiva censura
irricevibile per tardività, in difetto delle condizioni per la proposizione di
motivi aggiunti.
Invero, il successore a titolo particolare nella situazione soggettiva controversa, quale è nel caso di specie PRIMA T.V. rispetto all’originaria ricorrente, subentra nella stessa posizione del dante causa, e dunque, subentrando in un giudizio pendente, si trova nella stessa identica posizione del dante causa: vale a dire, che incontra gli stessi limiti e le stesse preclusioni, ivi compresi quelli costituiti dall’impossibilità di proporre nuovi motivi di ricorso dopo il termine di decadenza.
12. Con il quinto mezzo, si lamenta che erroneamente il T.A.R. ha ritenuto che permanessero le interferenze, basandosi sull’accertamento eseguito dall’amministrazione il 13 ottobre 1982.
Si deduce che:
a. non risulta il momento in cui l’accertamento è stato eseguito;
b. l’accertamento è avvenuto senza contraddittorio con il titolare dell’impianto;
c. non è accertato se il rapporto segnale – disturbo fosse in effetti in contrasto con le raccomandazioni C.C.I.R. AVIS 412 – R. 462 recepite nell’ordinamento in base al D.M. 16 luglio 1975;
d. non sono stati indicati rimedi diversi dalla disattivazione per ovviare alle asserite interferenze.
12.1. Le censure
riportate sub a., b. e c. sono inammissibili perché proposte per la prima volta
con l’atto di appello.
La censura riportata sub d. è inammissibile perché
costituisce generica riproposizione di una parte del quinto motivo del ricorso
di primo grado, argomentatamene disatteso dal T.A.R., senza alcuna critica alle
valutazioni sul punto compiute dal giudice di primo grado.
13. Infine, sono inammissibili le deduzioni contenute nella memoria depositata per l’udienza odierna, e in particolare quelle con cui si lamenta che la Rai avrebbe la pretesa di occupare il canale 54 per irradiare nella Regione Toscana le trasmissioni della terza rete irradiate nella Regione Marche, perché si tratta di deduzioni affatto nuove, articolate per la prima volta con la citata memoria e ribadite oralmente in udienza.
14. In conclusione, il ricorso va respinto.
Sussistono tuttavia ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione
dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma, nella camera
di consiglio del 1° luglio 2003, con la partecipazione di:
Mario Egidio Schinaia - Presidente
Sergio Santoro - Consigliere
Carmine Volpe - Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.