17 GIUGNO 1986

SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI FIRENZE, SEZIONE PENALE

Con querela in data 3 giugno 1986, Montagni Mauro, nella sua qualità di Presidente del C.A. della Società Televisiva privata «Telecentro Toscana, S.p.A. », effettuante la diffusione in ambito locale di trasmissioni televisive sul Canale 64, lamentava l'esplicazione di attività di disturbo eseguita mediante irradiazione sulla stessa frequenza di programmi televisivi da parte di altra emittente privata a fare epoca dal 27 maggio 1986, in dispregio al preuso consolidato da oltre 4 anni su tale banda di frequenza da parte della propria emittente, che subiva effetti distruttivi dei propri segnali. Specificava che, a seguito di un accordo in data 23 marzo 1986, aveva ceduto a T.V. Internationale Milano un ramo dell'azienda comprensivo della predetta banda di frequenza e che attualmente sul predetto canale trasmettevano, a fasce orarie alternate i propri programmi T.C.T. e T.V.L, con ripetizione da parte di quest'ultima del programma estero di Tele Montecarlo dalle ore 13 alle ore 01. Chiedeva procedersi a immediato sequestro delle apparecchiature di Canale 10 avendo individuato in tale emittente la Società televisiva irradiante i segnali di disturbo in isofrequenza.

A seguito di sopralluogo e di contestuale esperimento giudiziario eseguito da questo Pretore in data 3 giugno 1986, si appurava che effettivamente una emittente dalla sigla Canale 10 trasmetteva sulla stessa frequenza d'onda utilizzata per l'irradiazione di programmi con contestuali sigle T.C.T. e T.M.C. disturbando gravemente le trasmissioni sino a renderle inintelleggibili attraverso un normale televisore.

Con decreto in data 3 giugno 1986, il Pretore in via d'urgenza disponeva il sequestro delle apparecchiature dell'emittente disturbante.

In data 4 giugno 1986, il sequestro veniva eseguito ad opera del Nucleo di P.G. dei Carabinieri, con conseguente spegnimento del trasmettitore sintonizzato sul Canale 64 UHF da parte del Canale 10.

In pari data la difesa dell'imputato avanzava istanza di dissequestro delle apparecchiature.

Con atto in data 4 giugno 1986 T.V. Internationale Milano sporgeva altra querela nei confronti di Canale 10 lamentando l'oscuramento dei propri programmi e cioè la ripetizione delle trasmissioni di Telemontecarlo.

In data 5 giugno 1986 venivano sentiti in contraddittorio tra loro ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen., i querelanti e il querelato sui fatti di cui alle lamentele.

Con ordinanza in data 5 giugno 1986, il Pretore respingeva l'istanza di dissequestro delle apparecchiature avanzata da Canale 10.

Con ordinanza in data 11 giugno 1986 il Tribunale di Firenze, adito per il riesame del decreto di sequestro e dell'ordinanza pretorile di rigetto dell'istanza di dissequestro, revocava il sequestro delle apparecchiature di Canale 10.

Con decreto di citazione in data 7 giugno 1986 il rappresentante legale di Canale 10 Rocchi Egidio, veniva tratto a giudizio avanti questa Pretura per l'udienza del 17 giugno 1986 per rispondere delle imputazioni di danneggiamento aggravato e continuato e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Al dibattimento si costituivano P.C. il sig. Montagni Mauro in rappresentanza di Telecentro Toscana e il sig. Barsanti William in rappresentanza di T.V. Internationale Milano chiedendo, in uno alla sua declaratoria di responsabilità penale, la condanna di Canale 10 al risarcimento dei danni sofferti a causa delle interferenze causate.

Interrogato l'imputato e udite le parti offese in sede testimoniale, si procedeva a perizia dibattimentale sulla natura, consistenza ed altre qualità delle onde radio elettriche, nominatosi perito un ingegnere del C.N.R. addetto all’Istituto di micro-onde di Firenze.

Esaurita la discussione, i difensori di P.C. e il P.M. concludevano per la condanna dell'imputato, quantomeno in ordine al reato di danneggiamento, e per la refusione dei danni.

La difesa concludeva come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - FATTO. - Dalle dichiarazioni dell'imputato e dalle deposizioni testimoniali dei querelanti, è emerso che:

1) a fare epoca dal 1981 sul Canale 64 (banda di frequenza 813-825 MgH), con irradiazione dal Monte Secchieta verso le Province di Firenze e Pistoia, trasmette i propri programmi in ambito locale l'emittente televisiva privata Telecentro Toscana;

2) in data 23 marzo 1986 la società gestrice degli impianti ha ceduto il ramo d'azienda correlativo a detta banda di frequenza alla società T.V. Internationale Milano S.p.A. che ha iniziato a ripetere sul Canale 64 i programmi esteri di Telemontecarlo;

3) T.V.I. Milano è in possesso di autorizzazione provvisoria alla ripetizione dei programmi dell'emittente monegasca (ai sensi dell'art. 44 legge n. 103 del 1975) per altre postazioni e frequenze, esclusa quella in questione, per la quale non ha richiesto specifica autorizzazione perché notoriamente il Ministero pp.tt. per difficoltà tecniche non rilascia alcuna autorizzazione per l'esercizio di impianti ripetitori di programmi esteri;

4) per accordo tra le due emittenti citate, attraverso le medesime apparecchiature di diffusione e sulla stessa banda di frequenza vengono irradiati a fasce orarie alterne sia i programmi di T.C.T. che quelli di T.M.C. (ripetuti da T.V.I.), con uso promiscuo del canale;

5) dal 31 maggio 1986 sullo stesso Canale 64 ha iniziato a trasmettere propri programmi da postazione viciniore e nello stesso ambito locale l'emittente televisiva privata Canale 10 Toscana s.r.l. di cui Rocchi Egidio è responsabile legale;

6) la trasmissione in iso-frequenza ha provocato interferenze tali alle irradiazioni televisive delle altre due emittenti da non renderne più intelleggibili i segnali;

7) pur rendendosi conto dei disturbi arrecati alle altre emittenti, Canale 10 ha proseguito nelle trasmissioni fino all'ordine di sequestro degli impianti da parte del Pretore, riprendendole dopo il dissequestro disposto dal Tribunale;

8) l’imputato Rocchi ha ammesso di sapere che su tale frequenza da anni trasmetteva T.C.T. e da alcuni mesi anche T.M.C. e di avere, ciò nonostante, intrapreso a trasmettere a sua volta sul Canale 64 ritenendo che lo stesso fosse diventato una res nullius, perché la ripetizione del programma straniero avveniva senza autorizzazione ministeriale e doveva considerarsi illecita sotto tutti gli aspetti; a ciò si doveva aggiungere il sensibile calo pubblicitario e di audience avvertito dalle altre emittenti locali in connessione alla ripetizione di T.M.C. Consapevole che ogni diritto in questo settore è conseguente all'uso. Canale 10 aveva iniziato a trasmettere sii detto Canale 64 allo scopo di diventare titolare di un diritto all'uso della relativa frequenza;

9) lo stesso giorno d'inizio delle trasmissioni sul Canale 64. Canale 10 ha presentato un esposto penale alla Pretura di Firenze denunciando l'abusiva ripetizione di T.M.C. ed ha intrapreso azione civile contro T.C.T. per la rivendica del diritto all'uso della frequenza (cfr. doc. in atti).

DIRITTO. - 1. Danneggiamento.

L'imputazione di danneggiamento è stata prospettata sotto un duplice profilo, qualificandosi l'accusa nell'un caso come danneggiamento di servizi di telecomunicazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 d.P.R. n. 156 del 1973 e 635, n. 3 cod. pen. nell'altro come danneggiamento delle onde radioelettriche e delle relative bande di frequenza.

Per entrambe le tesi la condotta contestata è unica ed è prospettata come irradiazione di segnali televisivi su banda di frequenza già utilizzata da altre emittenti per diffondere le proprie trasmissioni, commettendo il fatto su cose esposte per destinazione e necessità alla pubblica fede e destinate a pubblica utilità (art. 625, n. richiamato dall'art. 635, n. 3 cod. pen.).

1a. Sotto il primo profilo si rileva quanto segue.

L'art. 23 d.P.R. n. 136 del 1973 recita: «Chiunque esplichi attività che rechi in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazioni od alle opere ed oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 cod. pen.».

Tale norma estende indubbiamente la tutela ordinariamente prevista per le cose mobili ed immobili ai «servizi di telecomunicazione» ed alle opere ed agli oggetti a questi inerenti. Ove le fattispecie concrete contengano tutti gli elementi propri delle norme di cui all’art. 23 d.P.R. citato e di cui all'art. 635 cod. pen. può affermarsi che, in base al principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. trovi esclusiva applicazione la norma di cui all'art. 23 d.P.R. n. 156 del 1973: con la conseguenza che, nell'ipotesi che questa non risulti violata, non potrà applicarsi sussidiariamente la norma di cui all'art. 635 cod. pen.

Occorre, quindi, esaminare la struttura della norma speciale di cui all'art. 23 citato.

Quanto al soggetto destinatario della tutela.

E’ fuor di dubbio che il termine «servizio di telecomunicazioni», di per sé, non implica la natura pubblica del soggetto esercente.

La parola servizio, nella sua comune accezione giuridica di attività volta a fornire prestazioni ad un numero indeterminato di persone, non è significativa né di pubblico né di privato ove l’attività non sia oggetto di pubblico monopolio.

Per quanto riguarda la materia delle radiodiffusioni, al di là della generale affermazione di principio contenuta nell'art. 1 del d.P.R. n. 156 secondo cui appartengono in esclusiva allo Stato (nei limiti previsti dallo stesso d.P.R.) i servizi di telecomunicazioni , notasi che fin dall'origine il principio soffriva eccezione per quanto riguarda gli impianti ripetitori privati di programmi televisivi esteri e nazionali (art. 1, comma 2 d.P.R. cit.); inoltre, a seguito della nota sent. n. 202 del 1976 della Corte costituzionale, altra deroga al monopolio statale fu introdotta a favore delle emittenti private diffondenti propri programmi in ambito locale.

Con ciò che, secondo tali premesse, potrebbe considerarsi servizio di telecomunicazioni, oltre a quello pubblico svolto dalla concessionaria statale, anche quelli privati svolti dalle emittenti in ambito locale e dalle imprese ripetitrici programmi stranieri.

Considerazione che appare confortata dal fatto che il libro quarto del t.u. pp.tt., trattando dei «servizi di telecomunicazioni» ricomprende anche la disciplina di quei servizi svolti da privati dietro concessione od autorizzazione ministeriale. Complesso di circostanze, queste, da cui sarebbe desumibile l'ambivalenza (pubblico e privato) del termine «servizio di telecomunicazioni» usato dalla legge all'art. 23. Con la conseguenza che anche un servizio privato di telecomunicazioni sarebbe tutelabile in base alla predetta norma nei confronti degli autori di attività esplicate in suo danno.

Peraltro, tale interpretazione appare urtare con la complessiva ratio del t.u. pp.tt., ove, nella sua formulazione originaria, l'esplicazione di servizi di telecomunicazioni è testualmente riferita ai servizi pubblici (cfr. artt. 25 e 26), e la relativa attività svolta dai privati è definita come «esercizio di impianti di telecomunicazioni» (cfr. artt. 1, comma 2 e 183 d.P.R. n. 156) e l'esplicabilità di attività di telecomunicazioni da parte dei privati era prevista in via eccezionale e in conseguenza di abilitazione amministrativa.

Ciò induce inevitabilmente a far ritenere che la più intensa tutela penale fosse riservata, nelle intenzioni del legislatore, al servizio pubblico di telecomunicazioni, ricomprendendosi implicitamente in questo anche quello svolto dal privato in regime di concessione, la cui imputabilità è comunque riferibile al soggetto pubblico secondo i principi generali in materia.

Restavano fuori dalla particolare tutela, all'epoca. senz'altro gli impianti ripetitori di programmi stranieri gestiti da privati, nonché, a maggior ragione, quelli privati in qualunque ambito emessi.

La successiva «liberalizzazione» delle emittenti private operata dalla Corte Cost. con la richiamata sent. n. 202 mediante l'espunzione dalla legge di quelle parti degli artt. 1 e 183 che ne vietavano implicitamente l'esercizio in ambito locale, non vale a dotare di ultrattività la norma di cui all'art. 23 che originariamente doveva ritenersi prevista per il solo servizio pubblico.

Ciò, invero, comporterebbe l'applicazione per similitudine di rapporti e non per necessità logica di una disciplina particolare a casi non espressamente considerati: cioè applicazione analogica di legge penale (vietata dall'art. 14 delle preleggi) e non interpretazione estensiva.

Devesi, pertanto, concludere nel senso che l'art. 23 d.P.R. n. 156 del 1973 è applicabile solo al servizio pubblico di telecomunicazioni, esercitato direttamente dallo Stato o indirettamente attraverso privati concessionari, ma non anche alle emittenti private, sia che ripetano programmi stranieri, sia che diffondano propri programmi in ambito locale.

La non ricomprensibilità del danno ad un «servizio di telecomunicazioni» (inteso nel senso generico inizialmente considerato) privato nella fattispecie astratta di cui all'art. 23 d.P.R. n. 156 del 1973 non esclude peraltro che tale fatto non possa integrare la fattispecie generale di cui all'art. 635 cod. pen., quand'anche la materialità dell'azione cada sulle stesse «cose» cioè sulle onde radioelettriche. Ciò perché la diversa struttura dei due reati impedisce l'operatività del principio di specialità (e, quindi l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 635 cod. pen. in difetto dei presupposti di quella di cui all'art. 23 cit.), posto che caratteristica essenziale della struttura normativa dell'art. 23 d.P.R. n. 156 è la natura pubblica del servizio danneggiato, che nell'art. 635 cod. pen. non è richiesta in via esclusiva.

Quanto sopra esime il giudicante dall'esame delle altre eccezioni sollevate dalla difesa e cioè quelle relative all'esistenza di una norma speciale (artt. 240, 398, 402 d.P.R. n. 156 del 1973) contenente sanzione depenalizzata applicabile in via esclusiva ai sensi dell'art. 9 legge n. 689 del 1981, e quella relativa alla illiceità della ripetizione di programmi esteri senza autorizzazione comportante inqualificabilità della relativa attività come servizio per difetto di presupposto legale, essendo le stesse superate dalle già svolte considerazioni esaustive in merito.

1b. Sotto il secondo profilo si rileva quanto segue.

Quanto all'elemento materiale del reato.

L'art. 635 cod. pen. punisce come danneggiamento il fatto di chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui.

L'art. 624, comma 2 cod. pen. statuisce che agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Occorre stabilire se l'inintelleggibilità dei segnali televisivi irradiati da un'emittente televisiva privata per la contemporanea irradiazione di segnali incompatibili effettuata sulla stessa banda di frequenza integri una situazione penalmente tutelabile ai sensi dell'art. 635 cod. pen.

Ritiene il giudicante che il quesito debba avere risposta positiva, nel senso che l'interferenza causata alle altrui trasmissioni con emissioni di segnali che rendano le altrui onde radioelettriche inservibili allo scopo cui sono destinate integri danno a cose altrui reprimibile ai sensi dell'art. 635 cod. pen.

Precisato preliminarmente che in esito alle verifiche giudiziali si è accertato in fatto come la trasmissione televisiva operata da Canale 10 sulla stessa frequenza già utilizzata da T.C.T. e da T.V.I. sia stata idonea a rendere inintelleggibili le trasmissioni di queste ultime (cfr. verbale di sopralluogo in atti) occorre ora verificare se tale effetto sia stato provocato mediante danneggiamento di cose altrui o di energie economicamente valutabili, alle prime equiparate ex lege.

Il fisico del C.N.R. udito in sede peritale ha affermato inequivocabilmente i seguenti principi.

1) le trasmissioni televisive avvengono mediante la diffusione da parte dell'emittente di onde radioelettriche in una banda definita. Le radioonde sono vere e proprie energie elettriche e fungono da veicolo del segnale video appostovi dall'emittente mediante impressione alle stesse di un determinato messaggio tramite un processo di modulazione. Il segnale utilizzato dai sistemi di radiodiffusione è caratterizzato da: a) emissione di onde elettromagnetiche; b) sovrapposizione dell'informazione sulle stesse;

2) la frequenza è una caratteristica coessenziale alle stesse onde radioelettriche, non potendosi ipotizzare onde senza frequenza; essa è una caratteristica delle onde e permette di distinguerle e individuarle da altre onde elettromagnetiche;

3) per selezionare le varie gamme di radiofrequenze, lo spettro elettromagnetico è diviso in bande; a sua volta l'apparecchio ricevitore è costruito in modo da essere sensibile alle frequenze di un'unica banda per volta e di escludere tutte le altre;

4) la trasmissione radio avviene nel seguente modo: ciascun trasmettitore emette onde magnetiche in una banda definita; il processo di ricezione consiste nel selezionare (sintonizzare) una particolare banda fra le tante trasmesse dalle varie stazioni, e riceverne i segnali relativi;

5) l'interferenza è dovuta al fatto che quando due segnali arrivano con la stessa frequenza sulla sintonia del ricevitore, le informazioni si sovrappongono. La situazione dell’interferenza nell'etere è analoga a quella che si verifica gettando due sassi in uno stagno a breve distanza l'uno dall'altro: i cerchi di onde creati da entrambi gli spostamenti d'acqua, incontrandosi si modificano reciprocamente.

Altrettanto accade nell'etere, dove la successiva irradiazione di onde sulla stessa banda di frequenza cambia le originarie informazioni.

Dal punto di vista del contenuto informativo, il fatto che sia presente un secondo segnale sulla stessa banda di frequenza rende inservibile il segnale originario, nel senso che, con particolare riferimento alle televisioni, non possono più recuperare le informazioni dell'uno distinguendole da quelle dell'altro se non con un processo sofisticato e non sempre possibile di ricostruzione e separazione delle originarie.

Da quanto sopra se ne trae la conclusione che l'interferenza rende inservibili e quindi danneggia le onde radioelettriche e il segnale da esse trasportato.

Le onde radioelettriche sono energie (elettriche) valutabili economicamente sol che si pensi che in esse consiste l'essenza fisica delle prestazioni delle aziende televisive, eliminando o sopprimendo le quali viene meno la possibilità di rendere ricevibili i programmi trasmessi.

L'esistenza delle radioonde e delle relative frequenze (che ne costituiscono elemento coessenziale) è obiettiva e autonoma rispetto all'apparecchio trasmettitore che le ha generate, nel senso che, una volta emesse, esse si propagano autonomamente e liberamente nell'etere indipendentemente dal trasmettitore e sono autonomamente aggredibili e danneggiabili per effetto di attività esterne (interferenze).

E’ fuor di dubbio, quindi, che le stesse siano cose mobili fisicamente apprezzabili e danneggiabili.

Né il fatto che siano liberamente emesse nello spazio può indurre a considerarle res derelictae, stante la loro specifica destinazione alla ricezione che le rende suscettibili di possesso (cfr. Cass., Sez. Un., 3 dicembre 1984. n. 6340, in Foro it., 1984, 2953) da parte dell'emittente anche dopo la loro diffusione per la perseveranza di un interesse alla loro integrità.

Riguardo all'altruità della cosa, giova rilevare (vedi perizia) che le elettroonde costituiscono creazione dello strumento che le produce, allorché si tratta di onde radiotelevisive, e che per il diritto penale si ha altruità tutte le volte che l'oggetto dell'azione delittuosa non è di proprietà dell'agente o nella di lui autonoma detenzione.

L'irradiazione di trasmissioni televisive (onde radioelettriche) sulla stessa frequenza già usata per le proprie trasmissioni da altra emittente con causazione di interferenze, risolvendosi nel danneggiamento delle altrui energie economicamente valutabili (onde radioelettriche altrui), integra l'elemento materiale del delitto di danneggiamento.

In ordine all'aggravante dell'avere commesso il fatto su cose esposte per destinazione e per necessità alla pubblica fede, la ricorrenza della stessa nell’ipotesi studiata emerge chiaramente da quanto già riportato, posto che l'onda radioelettrica è destinata necessariamente a viaggiare nello spazio ove è aggredibile facilmente da chicchessia per l'impossibilità fisica di fornirle adeguato riparo da interferenze altrui.

Invero, la maggior tutela penale apprestata alle cose esposte alla pubblica fede si fonda sulla considerazione che le cose predette rimangono alla mercé di ogni attività di aggressione, perché non sono protette da alcuna forma di custodia e risultano, quindi, garantite soltanto da un presunto sentimento di rispetto del pubblico verso la proprietà altrui (Cass. 5 marzo 1956, Coletta, in tenia di sottrazione).

Sussiste l'aggravante, inoltre, sotto la prospettazione della destinazione delle cose (onde radioelettriche portanti i segnali televisivi) a pubblica utilità perché, essendo comunque le trasmissioni televisive private destinate ad una pluralità indeterminata di utenti, le stesse costituiscono un servizio di interesse generale e i relativi beni vanno qualificati come cose di pubblica utilità, intese come serventi ad un uso di pubblico vantaggio.

In ordine alla sussistenza della causa di esclusione della pena di cui all'art. 51 cod. pen.

La difesa dell'imputato ha chiesto ritenersi la ricorrenza della causa giustificativa dell'esercizio di un diritto (art. 51 Cod. pen.) muovendo dalla considerazione che, venendo operata la ripetizione del programma estero di Telemontecarlo senza la necessaria autorizzazione prevista dall'art. 38 d.P.R. n. 156 del 1973, la situazione di T.V. Internationale non è degna di tutela, costituendo la relativa attività un illecito penale ai sensi dell'art, 195 d.P.R. n. 156 del 1973.

Conseguentemente, l'attività di Canale 10 consistita nell'occupazione della radiofrequenza da altri utilizzata abusivamente dovrebbe considerarsi come estrinsecazione dell'esercizio di un diritto.

Siffatta tesi non è accoglibile.

La scriminante dell'esercizio di un diritto presuppone la sussistenza di un diritto soggettivo, cioè dì un interesse protetto in modo diretto e individuale dal diritto, tale che tutti gli altri interessi con esso in conflitto debbono cedere e rimanere sacrificati (Cass. 7 novembre 1952, Maggio).

Tale non è la situazione di chi intende occupare una cosa che suppone essere di nessuno perché abbandonata, versandosi in tale ipotesi in una semplice posizione di aspettativa equiparabile ad un mero interesse di fatto all'occupazione di un bene fino a quel momento estraneo all'agente.

Il diritto soggettivo di proprietà o di preuso sorgerà solo dal momento dell'occupazione della res nullius ma non sussiste nella fase a tale momento prodromica dell'attesa di occupare il bene.

Né, comunque, la scriminante opera se il titolare supera i limiti dell'esercizio del diritto, quali sono desumibili non soltanto dalla fonte da cui promana quel diritto, ma anche dal complesso dell'ordinamento giuridico (Cass., Sez. III, 8 gennaio 1966, Bargagnia).

Sotto tale ultima prospettiva, essendosi verificata l'occupazione con violenza alle cose altrui, trattandosi di violenza esercitata al di fuori dell'auto-tutela, si è al di fuori dei princìpi generali regolanti l'esercizio della violenza e l'acquisto delle cose di nessuno.

Un'occupazione di frequenza operata in dispregio a trasmissioni via etere già in atto ad opera di altre emittenti, concretandosi in un ricorso a vie di fatto comportanti inevitabilmente la soppressione dei segnali irradiati dagli altri, integra una violenza sulle cose priva di causa giustificatrice sotto il profilo penale.

Né appare conferentemente richiamata dall'imputato la giurisprudenza della S.C. della Cassazione (Sez. I, 1° ottobre 1985, n. 1037 all. agli atti) secondo cui, concretando l'esercizio dell'attività di ripetizione di trasmissioni estere senza autorizzazione attività penalmente illecita, il conflitto fra una tale impresa illegale ed una successiva emittente in ambito locale sulla medesima frequenza non può essere risolto in base al criterio della priorità nell'uso del canale.

La S.C., con la sentenza predetta, come si evince dal contenuto dell'intera motivazione (ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.), nell'affermare l’inutilizzazione di una preutenza illegittima, ha risolto un conflitto di diritti in sede petitoria (ove un preuso illecito non è opponibile come tale ad un concorrente che vanti un contrastante diritto).

Ma tale principio non è estensibile sul piano dello spoglio del possesso ove vige la tutela di fatto delle situazioni consolidate e il principio spoliatus ante omnia restituendus, soprattutto ove lo spogliante non agisca in autoreintegra ma eserciti la violenza per la conquista di un canale televisivo.

Nel caso di specie, si verte in ipotesi di violento impossessamento di cosa già materialmente posseduta da altri configurabile nell'occupazione violenta della banda di frequenza già da altri utilizzata con danneggiamento delle altrui onde radioelettriche: circostanza integrante spoglio violento e non già autotutela.

E’ principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il possesso illegittimo di una cosa da parte del detentore (in questo caso perché privo del necessario atto abilitativo da parte della P.A.) non legittima lo spoglio o la turbativa violenta da parte di un terzo estraneo; a maggior ragione il principio vale nel caso in cui questi se ne voglia impossessare come se si trattasse di cosa abbandonata.

Nel caso di specie di spoglio non si può parlare per l'inidoneità materiale di una tale azione a sottrarre le onde radioelettriche da altri diffuse nello spazio - posto che, fintantoché persiste l'originaria irradiazione non è ipotizzabile una sottrazione totale della frequenza. Peraltro, come si è già rilevato, l'attività di trasmissione sulla stessa frequenza rileva sotto il profilo del danneggiamento delle frequenze da altri diffuse, anche se illegittimamente.

Giova ricordare che la tutela penale non ha riguardo al titolo della detenzione della cosa, perché scopo del diritto penale non è quella dì riconoscere o regolare diritti soggettivi patrimoniali tra le persone, bensì quello di reprimere fatti contrari alla sicurezza patrimoniale in genere, considerati come manifestazione di criminosità del soggetto attivo (ne cives ad arma ruant).

Quindi il danneggiante dev'essere punito indipendentemente da ogni considerazione relativa alla qualità del detentore, al titolo per cui questi eserciti la detenzione della cosa e alla legittimità o meno del suo uso in base alle norme amministrative regolanti l'esercizio dell'attività fattane.

E’, pertanto, meritevole di tutela penale la violenza di fatto subita nel pacifico possesso di frequenza radioelettrica da parte di emittente privata ripetitrice illegittimamente programmi esteri, posto che lo spoglio violento di una cosa da altri posseduta non è stretto nel nostro ordinamento da alcuna causa giustificatrice.

Vale d'altronde osservare che la situazione dell'emittente privata Telecentro Toscana è del tutto legittima posto che l'esercizio di impianti di trasmissione di programmi via etere in ambito locale è del tutto lecito anche se eseguito senza autorizzazione (Cass. 16 ottobre 1984, n. 1327).

Non ricorre pertanto la invocata causa di giustificazione obiettiva.

Quanto all'elemento soggettivo.

Per l'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di danneggiamento, non è previsto il dolo specifico, bastando il dolo generico.

Non occorre per l'esistenza del dolo il fine specifico di nuocere, ma è sufficiente la coscienza e la volontà di rendere in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui (Cass. 5 giugno 1956, Esposito).

Com'è noto, il dolo ricorre nella forma eventuale o indiretta allorché l'agente vuole un evento, ma ne prevede possibile pure un altro e tuttavia accetta il rischio del suo verificarsi, comportandosi anche a costo di determinarlo.

Tale è stato l'atteggiamento psicologico dell'imputato nel caso corrente (cfr. interrogatorio in istruttoria), essendosi egli ben reso conto d'interferire con le altrui emissioni televisive nel tentativo di occupare il Canale 64, ma di avere proseguito la propria azione nonostante la rappresentazione della possibilità di danno alle cose mobili altrui.

Né la circostanza di avere agito nell'erronea presunzione del proprio buon diritto a trasmettere sopprimendo le trasmissioni illegittime altrui rileva sotto il profilo dell'esercizio putativo di un diritto.

Invero, in tal caso, l'errore non cade su di una circostanza di fatto (ad es. che il Canale fosse libero mentre non lo era) ma sull'esistenza di una norma giuridica che legittimasse il proprio operato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il convincimento di liceità in chi la norma abbia violato, si risolve in un'ignoranza della legge penale la quale non può essere invocata come scusa qualunque ne sia la causa, atteso il principio avente carattere assolutamente inderogabile sancito dall'art. 5 cod. pen. (Cass., Sez. III, 18 febbraio 1971, Kavcic).

La scriminante putativa di cui all'art. 51 cod. pen. non può, quindi, essere applicata a chi per errore supponga esistente a proprio favore un diritto invece inesistente (Cass., Sez. II, 1° aprile 1963, Vanich), perché l'erronea opinione della liceità del fatto costituisce ignoranza della legge penale che tale fatto sanziona.

Ricorrono, pertanto, gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di danneggiamento nell’ipotesi aggravata dell'aver commesso il fatto su cose esposte per destinazione e necessità alla pubblica fede e destinate a pubblica utilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 635, comma 2, n. 3 e 625, n. 7 cod. pen., e, in difetto di cause di giustificazione, reali o putative, l'imputato ne va dichiarato responsabile.

2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

Presupposti indeclinabili del delitto in parola sono l'esistenza di un preteso diritto e la possibilità di ricorrere al giudice per farlo valere. Lo stesso si differenzia dal delitto di danneggiamento, ove la condotta materiale produca l'evento di danneggiare cose altrui, per la particolarità del fine specifico e per il fatto che l'agente opera con il convincimento dì esercitare un suo diritto.

Non occorre che il preteso diritto sia fondato ma che esso possa essere oggetto dì una contestazione giudiziaria: resta escluso tale reato quando trattasi di una pretesa del tutto illegittima, oppure quando sia impossibile il ricorso al giudice, di guisa che l'opinato diritto non sia altro che un pretesto per mascherare altre finalità che si vogliono conseguire con l'uso della violenza (Cass., Sez. II, 21 ottobre 1963, Cubito).

In dottrina vi è contrasto sull'ipotizzabilità del requisito della possibilità di ricorrere al giudice allorché vi sia assoluta mancanza in astratto di una pretesa munita di azione, ritenendosi per l’un verso (Manzini e Kostoris) sufficiente che l'agente ritenga di esercitare un preteso diritto, per l'altro (Antolisei) necessaria la sussistenza di un diritto azionabile.

La giurisprudenza è, nel senso che il fine che ispira l'azione del soggetto sia la realizzazione di un diritto che possa essere, comunque, oggetto di una contestazione giudiziale (essendo sufficiente la mera possibilità di fatto di ricorrere al giudice (Cass., Sez. III, 12 ottobre 1970, Lanzarini).

Nel caso in esame l'imputato non era titolare di alcun diritto all'occupazione della banda di frequenza, ma di un semplice interesse di fatto che, per le modalità violente con cui è stato esercitato, esula dalle ipotesi tutelabili giuridicamente. Non solo, ma lo stesso giudicabile era ben consapevole dell'irrilevanza giuridica della propria posizione di semplice aspettativa, tanto che l'occupazione (e, con essa il danneggiamento) è avvenuta al dichiarato scopo di costituirsi un diritto di preuso da far valere nei confronti delle altre occupanti, come poi in effetti ha fatto promuovendo immediatamente dopo azione civile volta al riconoscimento del proprio diritto poziore.

Prima di tale momento, e cioè all'atto del danneggiamento, nessun diritto tutelabile avanti al giudice sussisteva in capo all'emittente Canale 10, né era esercitabile il diritto d'azione in astratto per l'assoluta (e ben conosciuta) carenza di un interesse attuale e concreto.

Non è, quindi, ipotizzabile nel caso all'esame la sussistenza dell'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 392 cod. pen., così come non sussisterebbe nell'ipotesi del ladro che pretendesse impossessarsi della cosa altrui sul presupposto che sia illegittimamente detenuta, per assoluto difetto di un preteso diritto.

Il reato, quindi, non esiste e trova piena espansione la tutela penale prevista con il delitto di danneggiamento.

L'imputato va, quindi, dichiarato colpevole del reato di danneggiamento secondo l'ipotesi alternativa contestata in imputazione e cioè in relazione alla tutela ordinaria disciplinata dall'art. 635. n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen. Va, invece mandato assolto dall'imputazione di cui al capo B) perché il fatto non sussiste.

Allo stesso, in relazione alla novità della materia ed allo stato d'incensuratezza, possono concedersi le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante ai sensi dell'art. 69 cod. pen.

Visti i criteri di cui all’art. 133 pena adeguata appare quella di L. 600.000 di multa (P.B. = 500.000 + 100.000 per 81 cpv. cod. pen.).

Nella considerazione che per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, possono concedersi al Rocchi entrambi i benefici di legge.

Lo stesso va anche condannato al risarcimento dei danni patiti dalle emittenti televisive danneggiate, con il limite del solo danno emergente per quanto riguarda T.V. Internationale S.p.A., posto che la risarcibilità del lucro cessante incontra il limite dell'accertata illegittimità della ripetizione di programmi esteri in difetto di autorizzazione con la conseguenza che nessun diritto può essere fatto valere in ordine ai danni subiti dalla mancata ricettibilità dei programmi illecitamente trasmessi.

Giova, infatti, ripetere che l'apprestata tutela penale non può intendersi tesa, neanche di riflesso, a proteggere una situazione illecita, in quanto oggetto della stessa non è già il diritto assoluto a non essere danneggiati nel pacifico possesso delle cose da terzi che esercitino violenza sulle stesse.

Principio, questo, che costituisce un caposaldo del nostro ordinamento giuridico (artt. 1168 cod. civ., 392, 624, 635 ecc. cod. pen.).

Segue la condanna alle spese di costituzione e di difesa delle parti civili che si liquidano nella somma di L. 2.050.000 a favore di ciascuno dei danneggiati.

Non ricorrono gli estremi per disporsi la confisca delle apparecchiature utilizzate dall'imputato per commettere il reato, posto che il loro uso da parte di emittente privata in ambìto locale è consentito dalla legge e non integra, quindi; un'ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

P.Q.M. - Il Pretore dichiara Rocchi Egidio colpevole del reato ascrittogli al capo A) dell'imputazione, con esclusivo riferimento all'ipotesi di cui all'art. 635, n. 3 cod. pen., con attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante e letti ed applicati gli artt. 483 e 488 cod. proc. pen. lo condanna alla pena di L. 600.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni verso le parti civili, con il limite del solo datino emergente nei confronti di Barsanti William, nonché al pagamento delle spese di costituzione e di difesa delle parti civili che si liquidano in L. 2.050.000 a favore di Montagni Mauro e in L. 2.050.000 a favore di Barsanti William.

Visti poi gli artt. 163, 175 cod. pen. 487 cod. proc. pen., ordina che l'esecuzione della pena suindicata rimanga sospesa fino al termine di anni cinque e che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario sotto la comminatoria di legge.

Visto l'art. 479 cod. proc. pen. assolve Rocchi Egidio dall’imputazione di cui al capo B) perché il fatto non sussiste.