22 MAGGIO 1987
SENTENZA DELLA PRETURA
CIRCONDARIALE DI PISTOIA
(Omissis) - Con ricorso depositato nella Cancelleria civile di questa Pretura in data 12 maggio 1986, la ditta Radio Time s.a.s. - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Anna Maria Baccani, - premesso di operare come impresa radiotelediffusiva da molti anni nella regione toscana, dove aveva raggiunto una immagine consolidata, presso la propria utenza, come una delle più note emittenti locali, essendo risultata recentemente ai primissimi posti nel gradimento negli indici di ascolto rilevati da aziende ad hoc; che aveva iniziato a trasmettere sulla frequenza 94.500 MHz con impianto installato in località Monte Morello dal 1977, per irradiare nel bacino naturalmente servito da quel rilievo e cioè nelle province di Firenze e Pistoia; che, dopo lungo tempo di uso pacifico della frequenza de qua, a partire dall'estate del 1985, iniziavano atti di spoglio ed emulativi da parte della trasmittente privata di Pistoia, con segno distintivo Radio TV Pistoia Uno, s.n.c. - che, vi et clam, aveva installato in località Monte Albano e messo in esercizio altro impianto radioelettrico trasmittente su di una banda quasi identica, 94.650-94.750 MHz, senza rispettare le raccomandazioni C.C.I.R. che ritengono necessaria ed indispensabile una distanza di 300 KHz minima, tra due segnali radiodiffusivi, perché non si interferiscano; che il fatto era stato immediatamente contestato alla Radio TV Pistoia Uno, ma, pur essendo stato riconosciuto, non si era presa alcuna decisione per eliminare le interferenze; che aveva proceduto ad esperimenti tecnici e a sopralluoghi nell'inverno 1985/1986, i quali avevano confermato l'esistenza del disturbo; che pertanto riteneva di dover agire in via di urgenza ed a tutela del possesso davanti al Pretore di Pistoia, competente, perché giudice nel cui mandamento aveva sede l'emittente che irradiava i programmi interferenti sulla frequenza posseduta da essa comparente; che la procedura d'urgenza era esperibile in quanto, a seguito delle interferenze, si veniva a verificare uno sviamento di clientela di dimensioni né prevedibili né quantificabili, mentre la tutela possessoria si basava sul fatto che si veniva ad effettuare lo spoglio del possesso della frequenza 94.500 MHz, da essa comparente preusata; che le interferenze e lo spoglio avevano carattere emulativo, in quanto, mentre a seguito delle stesse non potevano essere ascoltate le trasmissioni di essa ricorrente nell'area pacificamente preusata e posseduta sin dal 1977, non potevano tecnicamente neppure essere ricevute in quella stessa arca le trasmissioni di Radio TV Pistoia Uno, data la preesistente e contemporanea messa in onda dei programmi sempre di essa stessa ricorrente; che questo intento emulativo le dava il diritto di chiedere il risarcimento dei danni anche mediante pubblicazione dell’emanando provvedimento a spese della disturbatrice Radio TV Pistoia Uno e dell'installatore in mala fede; tanto premesso chiedeva che il pretore di Pistoia ordinasse con proprio provvedimento, immediatamente esecutivo, inaudita altera parte, ai sensi degli artt. 689 e segg., 700 e segg., 703 e segg. c.p.c., al titolare della ditta installatrice dell'impianto - Radio TV Pistoia Uno - ed alla stessa ditta Radio TV Pistoia Uno l'inibizione di qualsiasi trasmissione radiodiffusa nell'area delle province di Firenze e Pistoia - preusata e posseduta da essa comparente fin dal 1977 per le trasmissioni effettuate sulla frequenza 94.500 MHz, con impianto installato in località Monte Morello - con frequenza a distanza inferiore di 300 KHz da 94.500 MHz, ripristinando comunque a loro spese la situazione preesistente all'inizio dell'attività abusiva de qua, delegando l'ufficiale giudiziario di Pistoia a procedere, in caso di inosservanza del provvedimento da parte di Radio TV Pistoia Uno, alla disattivazione coattiva delle apparecchiature abusive con l'ausilio di eligendo esperto, nonché a procedere all'apposizione dei sigilli ai fini dell'irreversibilità dell'azione. Con immediata pubblicazione, anche per estratto, del provvedimento a spese della Radio TV Pistoia Uno e dell'installatore sui quotidiani La Nazione, edizione fiorentina, e con radiodiffusione tramite i telegiornali RAI S.p.A. 3a rete, quale conseguenza risarcitoria dell'illecita concorrenza sleale ed emulativa, secondo la previsione degli artt. 2599, 2600 c.c. e 120 c.p.c. Con richiesta di condanna di Radio TV Pistoia Uno e dell'installatore al risarcimento dei danni da quantificarsi in sede di merito. Vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Il Pretore, con provvedimento del 13
maggio 1986, fissava l'udienza dell'11 giugno 1986 per la comparizione delle
parti davanti a sé non essendo possibile, sulla base della documentazione
allegata al ricorso, emettere un provvedimento immediato, come richiesto. Si
assegnava termine perentorio per la notifica del ricorso e provvedimento
all'altra parte.
Alla stabilita udienza comparivano
le parti. La convenuta Radio TV Pistoia Uno, costituitasi in giudizio, con la
comparsa di costituzione e risposta dichiarava che non rispondeva al vero
l'affermazione di controparte che essa comparente aveva installato violentemente
e clandestinamente un impianto radioelettrico in località Monte Albano, perché,
nell'occasione, erano state eseguite le modalità di ricerca della frequenza
libera. La radio frequenza 94.700 MHz veniva utilizzata fin dal 1982, mentre le
interferenze lamentate dalla Radio Time erano iniziate a partire dall'estate del
1985. Il rapporto 106/1 del comitato consultivo internazionale radiofonico
raccomanda, ma non impone, una distanza di 300 KHz da segnale a segnale, per
evitare interferenze, per cui le sembrava che tale affermazione non fosse
pertinente: l'affollamento delle bande di frequenza MF, da tutti avvertibile
accendendo un apparecchio radio, era dovuto a mancanza di regolamentazione
legislativa, per cui non ci si doveva basare sulle raccomandazioni, che nessuno
avrebbe seguito, ma sul criterio della libera concorrenza tra soggetti ed
imprenditori operanti nel settore delle comunicazioni radio-televisive. Del
resto lo stesso rapporto sopra citato stabiliva la necessità di una larghezza di
banda di soli 180 KHz per ciascuna radio frequenza ed essa comparente
trasmetteva su 94.700 MHz, per cui la distanza da Radio Time era di 200 KHz.
Essendo stato il trasmettitore installato sul Monte Albano nell'anno 1982,
l'interferenza lamentata dalla ricorrente doveva essere attribuita a caso
fortuito o forza maggiore, perché soltanto nell'agosto del 1985 la ricorrente
stessa aveva avvertito i disturbi o interferenze. Inoltre, affermava che il
ricorso era da rigettare perché non poteva esperirsi l'azione di urgenza di cui
all’art. 700 c.p.c.: per poter esperire tale azione era necessario che il
diritto dedotto in giudizio trovasse protezione nel giudizio di merito da
instaurarsi successivamente, ma nella specie in esame il comportamento di esso
comparente non concretizzava alcuna situazione che fosse lesiva del diritto
della controparte, né potevasi ravvisare nei fatti esposti la concorrenza
sleale, né il fatto illecito risarcibile ex art. 2043 c.c. Altrettanto infondata
era la domanda a tutela del possesso, perché nessuna molestia era stata arrecata
alla Radio Time sulla banda di frequenza 94.500 MHz né sulle frequenze vicine.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attrice con vittoria di spese
ed onorari del giudizio.
Nella stessa udienza veniva disposta
l'acquisizione agli atti del processo delle denunzie presentate dalle parti in
causa al competente Circolo costruzioni poste e telegrafi di Firenze, per cui si
delegava la competente Cancelleria per l’incombente.
Nella successiva udienza del 25
giugno 1986 il procuratore della parte convenuta, questa presente di persona
quale legale rappresentante pro tempore, dichiarava che riconosceva il preuso
della Radio Time in ordine alla frequenza 94.500 MHz chiedendo, inoltre, al
pretore ammissione di C.T.U. diretta ad accertare lo spoglio e i disturbi
lamentati dalla ricorrente da parte dell'impianto posto sul Monte Albano - di
proprietà di essa convenuta - e la eventuale cessazione delle lamentate
interferenze a seguito dell'adozione dei provvedimenti dalla controparte
invocati.
Con ordinanza emessa fuori udienza
in data 26 giugno 1986, il pretore non emetteva l'invocato provvedimento chiesto
in domanda dalla Radio Time, essendo incompleti gli atti prodotti e
conseguentemente insufficienti gli elementi acquisiti fino a quel momento in
causa.
Con successivo provvedimento, emesso
in data 24 luglio 1986, lo stesso Istruttore ordinava alla convenuta Radio TV
Pistoia Uno o di ridurre la potenza del proprio impianto in modo tale da non
invadere, con i propri segnali, il bacino di pertinenza della Radio Time o di
installare una diversa antenna da non essere diretta verso Firenze, il tutto da
effettuarsi nel termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione del
provvedimento. In caso di inerzia della convenuta, si autorizzava la Radio Time
a ricorrere all'ufficiale giudiziario di Pistoia perché, con l'ausilio di
tecnico specializzato da rinvenirsi in loco, disattivasse l'impianto di Radio TV
Pistoia Uno, il tutto a spese di quest'ultima. La causa veniva rinviata
all'udienza del 31 ottobre 1986. Con altro e successivo provvedimento, emesso
fuori udienza in data 1° novembre 1986, il pretore confermava integralmente il
provvedimento del 24 luglio 1986 respingendo il ricorso presentato dalla
ricorrente Radio Time e tendente ad ottenere ordinanza con la quale si
disponesse il ripristino, a spese della convenuta, della situazione quo ante, ai
sensi degli artt. 691 e 612 c.p.c. Precisate le conclusioni definitive, come in
epigrafe riportate integralmente, la causa, all'udienza del 15 maggio 1987,
veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo giudice - come del
resto è stato già fatto in fase istruttoria (vedi ordinanza del 24 luglio 1986)
che la presente causa è da inquadrare nella fattispecie legislativa di cui
all'articolo 1168 c.c. - azione di reintegra del possesso - e non in quella di
cui all'art. 700 c.p.c. - provvedimenti cautelari di urgenza - perché difettano
tutti gli elementi di tale ultima azione, richiesti dal legislatore, e cioè
l'urgenza della decisione del giudice per la possibilità del verificarsi di un
pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per far valere
il proprio diritto in via ordinaria. Infatti, la ricorrente Radio Time, nella
sua domanda, introduttiva del presente giudizio, avallata, quanto ai fatti in
essa esposti, dai numerosi documenti allegati al fascicolo di parte, dà la prova
dell'inesistenza del primo elemento richiesto dal legislatore e cioè del
pregiudizio imminente, in quanto afferma che sin «dall'estate del 1985» subiva
atti di spoglio ed emulativi da parte della convenuta Radio TV Pistoia Uno, per
cui si era messa in contatto con la convenuta stessa per eliminare le
interferenze e quindi per tutelare il proprio diritto. Questa situazione di
fatto pregiudizievole per la ricorrente Radio Time è durata per quasi un anno,
cioè fino alla data del 12 maggio 1986, quando si è fatto ricorso all'autorità
giudiziaria ordinaria per ottenere un provvedimento cautelare d'urgenza o
possessorio che ponesse termine alla difficile situazione di fatto venutasi a
creare per effetto del comportamento della Radio TV Pistoia Uno. Pertanto, con
la domanda de qua, non si può (né si poteva) affermare che sussiste (o
sussisteva) il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile, perché se
questo pericolo di danno c'è o c'era, esso era ed è imputabile unicamente alla
parte ricorrente, rimasta inattiva durante tutto il tempo intercorso tra la data
dell'avvenuto inizio delle interferenze e quella della proposizione della
domanda giudiziale (la circostanza che si è cercato di non adire il giudice
civile per tentare di compone stragiudizialmente la vertenza non può avere
alcuna giuridica rilevanza ai fini che qui interessano).
Anche in ordine all'altro elemento, della irreparabilità del danno, o pregiudizio, c'è da rilevare che questo, al momento della presentazione in cancelleria della domanda, non sussisteva (una sola dichiarazione del cliente, per giunta non confermata nel corso del processo, non può in alcun modo costituire e rappresentare prova dell'asserito pregiudizio irreparabile); anche se sussistevano le prove che a cagionare quelle lamentate ed asserite interferenze fosse la convenuta Radio TV Pistoia Uno: si trattava di semplici indizi di prova, bastevoli nella fase cautelare, pregiudiziale a quella di merito, indizi che, poi, sono stati posti a fondamento, base, del provvedimento emesso in data 24 luglio 1986, perché in quella fase giudiziale sono sufficienti prove semipiene costituenti il fumus boni iuris. Inoltre, nella specie in esame, non si può parlare di pregiudizio irreparabile, potendosi sempre la ricorrente rivalere sulla convenuta per gli eventuali danni subiti in conseguenza della invasione del bacino di propria utenza.
Escludendo, pertanto, l'azione di
cui sopra si è discusso, non resta che esaminare l'altra domanda
(alternativamente proposta dalla Radio Time) e cioè quella di reintegrazione del
possesso della frequenza 94.500 MHz del quale affermavasi di essere stati
privati a seguito dell'illegittima attività concorrenziale ed emulativa
esercitata, svolta, dalla Radio Tv Pistoia Uno. Si deve ancora una volta
affermare che è giurisprudenza costante che si può esperire l'azione di
reintegrazione o di manutenzione del possesso, ai sensi degli artt. 1168 e 1170
c.c., tra privati a tutela del possesso della frequenza radioelettrica, perché
si è esattamente ritenuto che le bande o canali, lungo i quali si irradiano le
onde emittenti, sono spazi attraverso i quali vengono inviate energie (cioè cose
o beni), per cui essi sono da ritenere beni possedibili e quindi tutelabili con
le azioni sopra menzionate. In questi casi, chi agisce in possessorio, cioè
unicamente a tutela della relazione materiale con la cosa o col bene, deve dare
al giudice la prova e del possesso del bene e dello spoglio o della molestia da
parte
di terzi, anche
compossessori.
Posto ciò, entrando nel merito della
causa, va osservato che la Radio Time afferma costantemente che vi sono state
notevoli, gravi, interferenze nelle proprie trasmissioni radio irradiate nella
zona di Firenze, fatto questo che le cagiona un rilevante danno economico
specialmente per la pubblicità che viene effettuata onde reclamizzare i prodotti
commerciali di privati, i quali si sono lamentati e tuttora si lamentano per la
non perfetta ricezione delle trasmissioni. Questi fatti concretizzerebbero
l'ipotesi legislativa dello spoglio del possesso, perché per aversi spoglio non
si richiede la totale privazione del possesso (o compossesso), ma basta che vi
sia una notevole diminuzione del godimento del bene o che si renda incomodo
l'esercizio del possesso, per cui una notevole, insistente, interferenza nelle
trasmissioni di altre emittenti integrerebbe l'ipotesi dello spoglio in quanto
si verrebbe o ad annullare la ricezione delle trasmissioni o a rendere queste
quasi incomprensibili per accavallamento di trasmissioni, parole, suoni o
rumori, prodotti, cagionati, da terzi nel corso delle loro trasmissioni
radio.
Passando all'esame degli elementi
richiesti dal legislatore per la esperibilità dell'azione de qua, si rileva che
Radio Time afferma che dal 1977 essa opera come impresa radiotelediffusiva nella
regione toscana, trasmettendo sulla frequenza 94.500 MHz con impianto installato
in località Monte Morello, irradiando nel bacino naturalmente servito da quel
rilievo e cioè nelle Province di Firenze e Pistoia. Dagli atti risulta che in
data 16 dicembre 1977 la ricorrente denunziò alla Questura di Firenze - ufficio
politico - di possedere un trasmettitore della potenza di 15 Watt, marca PMM,
operante sulla frequenza di 94.500 MHz, in modulazione di frequenza, di un
amplificatore di potenza di 100 Watt: la banda era riservata alle
radiotrasmissioni circolari e non risultava utilizzata dalla RAI nella zona di
Scandicci. In data 5 luglio 1986 l'amministrazione delle Poste e delle
Telecomunicazioni, Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di
Firenze, comunicava a questo ufficio che la Radio Time, già dal 19 agosto 1982,
utilizzava un ripetitore sito in località Monte Morello ed operante sulla
frequenza di 94.500 MHz, frequenza censita per effetto di quanto disposto dal
D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10.
All'udienza del 25 giugno 1986 il procuratore della parte convenuta - questa
presente in persona del suo legale rappresentante pro tempore - riconosceva il
preuso di Radio Time in ordine al possesso della frequenza 94.500 MHz. Quindi,
risulta pacifico in atti che la frequenza sopra indicata era pacificamente
posseduta dalla Radio Time (le notizie fornite dallo stesso Circolo delle
Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Firenze, e cioè che Radio TV Pistoia
Uno presentò denunzia di possesso della frequenza 94.700 MHz con telegramma 6
agosto 1982, successivamente comunicando che la postazione era in località S.
Baronto e con bacino di utenza relativo alle zone di
Prato-Firenze-Valdinievole-Lucca e Pisa - se possono mettere in evidenza un
preuso di Radio TV Pistoia Uno della suddetta frequenza, non possono portare a
ritenere che vi sia stato né un preuso della frequenza 94.500 MHz, né un
compossesso della medesima frequenza, per cui resta fermo il punto di fatto che
possessore della frequenza 94.500 MHz era ed è esclusivamente la Radio
Time).
In ordine allo spoglio di tale
possesso va osservato che in atti risulta che Radio Time, con raccomandata A.R.
del 30 luglio 1985 - diretta alla convenuta - facendo riferimento al telegramma
del 7 luglio 1985, onde evitare le lamentate interferenze, consiglia alla Radio
TV Pistoia Uno di spostare la frequenza su 94.750 MHz (cioè di 250 KHz dalla
frequenza da lei posseduta) contenendo il livello di deviazione nei limiti di 75
KHz. Con altro telegramma, del 22 novembre 1985, la stessa Radio Time comunica
alla convenuta che vi sono «grosse turbative» causa distanza di soli 250 KHz
dalla frequenza 94.500 MHz e la convenuta risponde che non si può a lei imputare
l'interferenza, per cui prega la ricorrente di comunicarle l'esatta frequenza di
trasmissioni e le zone di presunta interferenza. In data 21 dicembre 1985 la
Radio Time comunica testualmente a Radio TV Pistoia Uno: «Visto il perdurare
delle interferenze provocate dalle vostre emissioni radio alla nostra frequenza
di 94.500 MHz vi invitiamo per l'ultima volta a rispettare la distanza di almeno
250 KHz trasmettendo i vostri programmi su 94.750 MHz...», e, in data 18 aprile
1986, con lettera, invita nuovamente Radio TV Pistoia Uno a diffondere le
trasmissioni «ad almeno 250 KHz dalla nostra frequenza di 94.500 MHz, cioè a
94.750 MHZ».
Onde provare queste accertate
interferenze nelle proprie trasmissioni, la ricorrente ha prodotto in giudizio
le perizie giurate del tecnico Genna Marco del 16 dicembre 1985, 29 aprile 1986,
12 luglio 1981, 17 luglio 1981, 17 dicembre 1988, dalle quali risulta in genere
che è la convenuta a disturbare le trasmissioni di Radio Time, mediante le
lamentate interferenze, a seguito delle proprie trasmissioni radio, ma non ha
minimamente inteso provare entrambi gli elementi richiesti dal legislatore per
l'esperibilità dell'azione de qua (l'elemento possesso della frequenza 94.500
MHz risulta per ammissione della controparte soltanto, perché le notizie ed i
fatti comunicati e documentati in atti di causa dimostrano soltanto che si
possedeva in astratto quella determinata frequenza, ma non in concreto). Nel
provvedimento emesso in data 24 luglio 1986, sono stati presi in esame gli atti
fino allora acquisiti al processo, perché nella fase cautelare e preliminare si
deve compiere un'indagine sommaria, cioè limitata a porre in essere il fumus
boni juris, giustificante le cautele provvisorie adottate dal giudice adito, ma
nella fase di merito (o giudizio di merito che dir si voglia), che conduce alla
definitiva decisione della lite, la parte che agisce in possessorio ha l'obbligo
(art. 2697 c.c.) di dimostrare tutti i presupposti della domanda. Le diverse
perizie giurate, prodotte dalla Radio Time, valevoli, quindi, ai fini della
pronuncia del provvedimento provvisorio, di natura cautelare, non possono in
questa fase - di merito - acquistare il valore di prove: il valore di esse è
circoscritto all'attestazione, da parte del pubblico ufficiale (cancelliere che
ha ricevuto l'atto), di aver ricevuto quelle dichiarazioni in quegli atti
contenute, ma quelle dichiarazioni hanno un valore meramente indiziario essendo
assimilabili alle dichiarazioni che provengono da terzi estranei. Quindi, spetta
al giudice di utilizzare o meno quel materiale «probatorio» al fine della
formazione del proprio convincimento. Trattandosi di dichiarazioni raccolte
senza contraddittorio e poiché la parte convenuta ha sempre negato che sia la
sua trasmittente a interferire nelle trasmissioni di Radio Time e poiché,
infine, la stessa ricorrente, all'udienza del 23 luglio 1986, mentre in un primo
momento insiste perché sia sentito il teste Genna Marco tecnico che ha redatto
quelle perizie giurate - «sulla pendenza dello spoglio e circa le lamentele
della clientela... », mentre, poi, insiste per la pronuncia del provvedimento
cautelare sulla base della documentazione prodotta da controparte e sue stesse
dichiarazioni, rinunziando, quindi, all'audizione del teste ed alla consulenza
tecnica che questo giudice riteneva necessaria per poter accertare i fatti
lamentaci nella domanda, bisogna ritenere gli atti e documenti prodotti dalla
Radio Time semplici indizi, privi di qualsiasi valore probatorio, perché,
appunto, non mezzi legali di prova, e pertanto ritenere la domanda non provata
in punto di spoglio della frequenza ad opera della convenuta Radio TV Pistoia
Uno. Si deve ancora rilevare che questa intenzione di provare gli elementi
costitutivi dell'azione possessoria de qua sussisteva sin dal momento della
presentazione della domanda in cancelleria, ma che, alla udienza del 23 luglio
1986, la stessa ricorrente, citando il comma dell'art. 1168 c.c., il quale
testualmente stabilisce che la notorietà del fatto senza dilazione, e,
affermando che «è d’altra parte pacifico e confesso, avendolo ammesso il legale
rappresentante della resistente alla udienza del 25 giugno 1986, che Radio TV
Pistoia Uno ha mutato le condizioni tecnico operative del proprio impianto
trasportandolo dal M. Serra in località Femmina Morta e quindi sui Monti Albani,
aumentando la potenza e variando il posizionamento delle antenne
recentissimamente...» insistette nella richiesta disattivazione previa audizione
del Genna Marco, presente, ma, poi, abbandona l'idea di provare le circostanze
di fatto relative al perdurare dello spoglio e delle lamentele della clientela e
insiste nel provvedimento richiesto in domanda. Quindi, rinunzia implicita
all'audizione del teste, teste che, poi, come detto sopra, anche se esperto in
materia, non avrebbe potuto fornire a questo giudice obiettive ed imparziali
dichiarazioni, notizie o circostanze di fatto, perché soltanto una consulenza
tecnica di ufficio, affidata a persona di nota fama ed esperienza, avrebbe
potuto togliere ogni dubbio in ordine alla sussistenza o meno delle interferenze
nelle trasmissioni dell'attrice ad opera della trasmittente di Radio TV Pistoia
Uno. Infine, tutto quanto detto sopra ed avvenuto si riferisce unicamente alla
fase cautelare, perché le richieste e deduzioni fatte dalla Radio Time sono
contenute in verbali e documenti difensivi antecedenti la pronuncia del
provvedimento del 24 luglio 1986, mentre nella fase di merito mai richiesta del
genere è stata avanzata al giudicante.
Pertanto, escludendo il valore
probatorio degli atti allegati al processo e di cui sopra si è fatto cenno,
nonché delle registrazioni eseguite e relative alle interferenze de quibus,
perché, ripetesi, essi non hanno alcun valore nei confronti dell'autorità
giudiziaria che deve assumere nel giudizio e nel contraddittorio delle parti le
testimonianze delle persone in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini
di giustizia, della causa, non esistono altri elementi di fatto che possano fare
assurgere a dignità di prova quegli indizi di fatto, per cui si deve ritenere la
domanda sfornita di prova in punto di spoglio commesso dalla parte convenuta,
cioè delle interferenze nelle trasmissioni della ricorrente Radio
Time.
Tutte le altre questioni sorte in
corso di causa e le relative richieste avanzate dalle parti che le hanno
sollevate, come già detto nelle varie ordinanze emesse fuori udienza, attengono
al petitorio e non a questo giudizio, di natura squisitamente possessoria, come
si deve desumere dal contenuto del ricorso e dalle precisazioni fatte (ad
abundantiam) dalla parte ricorrente all'udienza del 31 ottobre
1986.
Altrettanto irrilevante si appalesa
la prova per testi richiesta dalla parte convenuta all'udienza del 30 gennaio
1987, perché in questo giudizio si discute della frequenza 94.500 MHz,
disturbata dalla Radio TV Pistoia Uno, e non della frequenza usata da questa
ditta, fatto questo da prendersi in esame in sede competente e quando la stessa
parte convenuta avrà adíto la competente autorità
giudiziaria.
Alla stregua delle suesposte
considerazioni vanno revocate le ordinanze emesse in data 24 luglio 1986 e 1°
novembre 1986, per cui, allo stato delle cose, la convenuta Radio TV Pistoia Uno
può ripristinare - se lo vuole - la situazione di fatto esistente in epoca
anteriore alla presentazione della domanda da parte della ricorrente nella
cancelleria di questa Pretura.
(Omissis).
Fonte : sito AERANTI