22 MAGGIO 1987

SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI PISTOIA

 

(Omissis) - Con ricorso depositato nella Cancelleria civile di questa Pretura in data 12 maggio 1986, la ditta Radio Time s.a.s. - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Anna Maria Baccani, - premesso di operare come impresa radiotelediffusiva da molti anni nella regione toscana, dove aveva raggiunto una immagine consolidata, presso la propria utenza, come una delle più note emittenti locali, essendo risultata recentemente ai primissimi posti nel gradimento negli indici di ascolto rilevati da aziende ad hoc; che aveva iniziato a trasmettere sulla frequenza 94.500 MHz con impianto installato in località Monte Morello dal 1977, per irradiare nel bacino naturalmente servito da quel rilievo e cioè nelle province di Firenze e Pistoia; che, dopo lungo tempo di uso pacifico della frequenza de qua, a partire dall'estate del 1985, iniziavano atti di spoglio ed emulativi da parte della trasmittente privata di Pistoia, con segno distintivo Radio TV Pistoia Uno, s.n.c. - che, vi et clam, aveva installato in località Monte Albano e messo in esercizio altro impianto radioelettrico trasmittente su di una banda quasi identica, 94.650-94.750 MHz, senza rispettare le raccomandazioni C.C.I.R. che ritengono necessaria ed indispensabile una distanza di 300 KHz minima, tra due segnali radiodiffusivi, perché non si interferiscano; che il fatto era stato immediatamente contestato alla Radio TV Pistoia Uno, ma, pur essendo stato riconosciuto, non si era presa alcuna decisione per eliminare le interferenze; che aveva proceduto ad esperimenti tecnici e a sopralluoghi nell'inverno 1985/1986, i quali avevano confermato l'esistenza del disturbo; che pertanto riteneva di dover agire in via di urgenza ed a tutela del possesso davanti al Pretore di Pistoia, competente, perché giudice nel cui mandamento aveva sede l'emittente che irradiava i programmi interferenti sulla frequenza posseduta da essa comparente; che la procedura d'urgenza era esperibile in quanto, a seguito delle interferenze, si veniva a verificare uno sviamento di clientela di dimensioni né prevedibili né quantificabili, mentre la tutela possessoria si basava sul fatto che si veniva ad effettuare lo spoglio del possesso della frequenza 94.500 MHz, da essa comparente preusata; che le interferenze e lo spoglio avevano carattere emulativo, in quanto, mentre a seguito delle stesse non potevano essere ascoltate le trasmissioni di essa ricorrente nell'area pacificamente preusata e posseduta sin dal 1977, non potevano tecnicamente neppure essere ricevute in quella stessa arca le trasmissioni di Radio TV Pistoia Uno, data la preesistente e contemporanea messa in onda dei programmi sempre di essa stessa ricorrente; che questo intento emulativo le dava il diritto di chiedere il risarcimento dei danni anche mediante pubblicazione dell’emanando provvedimento a spese della disturbatrice Radio TV Pistoia Uno e dell'installatore in mala fede; tanto premesso chiedeva che il pretore di Pistoia ordinasse con proprio provvedimento, immediatamente esecutivo, inaudita altera parte, ai sensi degli artt. 689 e segg., 700 e segg., 703 e segg. c.p.c., al titolare della ditta installatrice dell'impianto - Radio TV Pistoia Uno - ed alla stessa ditta Radio TV Pistoia Uno l'inibizione di qualsiasi trasmissione radiodiffusa nell'area delle province di Firenze e Pistoia - preusata e posseduta da essa comparente fin dal 1977 per le trasmissioni effettuate sulla frequenza 94.500 MHz, con impianto installato in località Monte Morello - con frequenza a distanza inferiore di 300 KHz da 94.500 MHz, ripristinando comunque a loro spese la situazione preesistente all'inizio dell'attività abusiva de qua, delegando l'ufficiale giudiziario di Pistoia a procedere, in caso di inosservanza del provvedimento da parte di Radio TV Pistoia Uno, alla disattivazione coattiva delle apparecchiature abusive con l'ausilio di eligendo esperto, nonché a procedere all'apposizione dei sigilli ai fini dell'irreversibilità dell'azione. Con immediata pubblicazione, anche per estratto, del provvedimento a spese della Radio TV Pistoia Uno e dell'installatore sui quotidiani La Nazione, edizione fiorentina, e con radiodiffusione tramite i telegiornali RAI S.p.A. 3a rete, quale conseguenza risarcitoria dell'illecita concorrenza sleale ed emulativa, secondo la previsione degli artt. 2599, 2600 c.c. e 120 c.p.c. Con richiesta di condanna di Radio TV Pistoia Uno e dell'installatore al risarcimento dei danni da quantificarsi in sede di merito. Vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Il Pretore, con provvedimento del 13 maggio 1986, fissava l'udienza dell'11 giugno 1986 per la comparizione delle parti davanti a sé non essendo possibile, sulla base della documentazione allegata al ricorso, emettere un provvedimento immediato, come richiesto. Si assegnava termine perentorio per la notifica del ricorso e provvedimento all'altra parte.

Alla stabilita udienza comparivano le parti. La convenuta Radio TV Pistoia Uno, costituitasi in giudizio, con la comparsa di costituzione e risposta dichiarava che non rispondeva al vero l'affermazione di controparte che essa comparente aveva installato violentemente e clandestinamente un impianto radioelettrico in località Monte Albano, perché, nell'occasione, erano state eseguite le modalità di ricerca della frequenza libera. La radio frequenza 94.700 MHz veniva utilizzata fin dal 1982, mentre le interferenze lamentate dalla Radio Time erano iniziate a partire dall'estate del 1985. Il rapporto 106/1 del comitato consultivo internazionale radiofonico raccomanda, ma non impone, una distanza di 300 KHz da segnale a segnale, per evitare interferenze, per cui le sembrava che tale affermazione non fosse pertinente: l'affollamento delle bande di frequenza MF, da tutti avvertibile accendendo un apparecchio radio, era dovuto a mancanza di regolamentazione legislativa, per cui non ci si doveva basare sulle raccomandazioni, che nessuno avrebbe seguito, ma sul criterio della libera concorrenza tra soggetti ed imprenditori operanti nel settore delle comunicazioni radio-televisive. Del resto lo stesso rapporto sopra citato stabiliva la necessità di una larghezza di banda di soli 180 KHz per ciascuna radio frequenza ed essa comparente trasmetteva su 94.700 MHz, per cui la distanza da Radio Time era di 200 KHz. Essendo stato il trasmettitore installato sul Monte Albano nell'anno 1982, l'interferenza lamentata dalla ricorrente doveva essere attribuita a caso fortuito o forza maggiore, perché soltanto nell'agosto del 1985 la ricorrente stessa aveva avvertito i disturbi o interferenze. Inoltre, affermava che il ricorso era da rigettare perché non poteva esperirsi l'azione di urgenza di cui all’art. 700 c.p.c.: per poter esperire tale azione era necessario che il diritto dedotto in giudizio trovasse protezione nel giudizio di merito da instaurarsi successivamente, ma nella specie in esame il comportamento di esso comparente non concretizzava alcuna situazione che fosse lesiva del diritto della controparte, né potevasi ravvisare nei fatti esposti la concorrenza sleale, né il fatto illecito risarcibile ex art. 2043 c.c. Altrettanto infondata era la domanda a tutela del possesso, perché nessuna molestia era stata arrecata alla Radio Time sulla banda di frequenza 94.500 MHz né sulle frequenze vicine. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attrice con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Nella stessa udienza veniva disposta l'acquisizione agli atti del processo delle denunzie presentate dalle parti in causa al competente Circolo costruzioni poste e telegrafi di Firenze, per cui si delegava la competente Cancelleria per l’incombente.

Nella successiva udienza del 25 giugno 1986 il procuratore della parte convenuta, questa presente di persona quale legale rappresentante pro tempore, dichiarava che riconosceva il preuso della Radio Time in ordine alla frequenza 94.500 MHz chiedendo, inoltre, al pretore ammissione di C.T.U. diretta ad accertare lo spoglio e i disturbi lamentati dalla ricorrente da parte dell'impianto posto sul Monte Albano - di proprietà di essa convenuta - e la eventuale cessazione delle lamentate interferenze a seguito dell'adozione dei provvedimenti dalla controparte invocati.

Con ordinanza emessa fuori udienza in data 26 giugno 1986, il pretore non emetteva l'invocato provvedimento chiesto in domanda dalla Radio Time, essendo incompleti gli atti prodotti e conseguentemente insufficienti gli elementi acquisiti fino a quel momento in causa.

Con successivo provvedimento, emesso in data 24 luglio 1986, lo stesso Istruttore ordinava alla convenuta Radio TV Pistoia Uno o di ridurre la potenza del proprio impianto in modo tale da non invadere, con i propri segnali, il bacino di pertinenza della Radio Time o di installare una diversa antenna da non essere diretta verso Firenze, il tutto da effettuarsi nel termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione del provvedimento. In caso di inerzia della convenuta, si autorizzava la Radio Time a ricorrere all'ufficiale giudiziario di Pistoia perché, con l'ausilio di tecnico specializzato da rinvenirsi in loco, disattivasse l'impianto di Radio TV Pistoia Uno, il tutto a spese di quest'ultima. La causa veniva rinviata all'udienza del 31 ottobre 1986. Con altro e successivo provvedimento, emesso fuori udienza in data 1° novembre 1986, il pretore confermava integralmente il provvedimento del 24 luglio 1986 respingendo il ricorso presentato dalla ricorrente Radio Time e tendente ad ottenere ordinanza con la quale si disponesse il ripristino, a spese della convenuta, della situazione quo ante, ai sensi degli artt. 691 e 612 c.p.c. Precisate le conclusioni definitive, come in epigrafe riportate integralmente, la causa, all'udienza del 15 maggio 1987, veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva questo giudice - come del resto è stato già fatto in fase istruttoria (vedi ordinanza del 24 luglio 1986) che la presente causa è da inquadrare nella fattispecie legislativa di cui all'articolo 1168 c.c. - azione di reintegra del possesso - e non in quella di cui all'art. 700 c.p.c. - provvedimenti cautelari di urgenza - perché difettano tutti gli elementi di tale ultima azione, richiesti dal legislatore, e cioè l'urgenza della decisione del giudice per la possibilità del verificarsi di un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria. Infatti, la ricorrente Radio Time, nella sua domanda, introduttiva del presente giudizio, avallata, quanto ai fatti in essa esposti, dai numerosi documenti allegati al fascicolo di parte, dà la prova dell'inesistenza del primo elemento richiesto dal legislatore e cioè del pregiudizio imminente, in quanto afferma che sin «dall'estate del 1985» subiva atti di spoglio ed emulativi da parte della convenuta Radio TV Pistoia Uno, per cui si era messa in contatto con la convenuta stessa per eliminare le interferenze e quindi per tutelare il proprio diritto. Questa situazione di fatto pregiudizievole per la ricorrente Radio Time è durata per quasi un anno, cioè fino alla data del 12 maggio 1986, quando si è fatto ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria per ottenere un provvedimento cautelare d'urgenza o possessorio che ponesse termine alla difficile situazione di fatto venutasi a creare per effetto del comportamento della Radio TV Pistoia Uno. Pertanto, con la domanda de qua, non si può (né si poteva) affermare che sussiste (o sussisteva) il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile, perché se questo pericolo di danno c'è o c'era, esso era ed è imputabile unicamente alla parte ricorrente, rimasta inattiva durante tutto il tempo intercorso tra la data dell'avvenuto inizio delle interferenze e quella della proposizione della domanda giudiziale (la circostanza che si è cercato di non adire il giudice civile per tentare di compone stragiudizialmente la vertenza non può avere alcuna giuridica rilevanza ai fini che qui interessano).

Anche in ordine all'altro elemento, della irreparabilità del danno, o pregiudizio, c'è da rilevare che questo, al momento della presentazione in cancelleria della domanda, non sussisteva (una sola dichiarazione del cliente, per giunta non confermata nel corso del processo, non può in alcun modo costituire e rappresentare prova dell'asserito pregiudizio irreparabile); anche se sussistevano le prove che a cagionare quelle lamentate ed asserite interferenze fosse la convenuta Radio TV Pistoia Uno: si trattava di semplici indizi di prova, bastevoli nella fase cautelare, pregiudiziale a quella di merito, indizi che, poi, sono stati posti a fondamento, base, del provvedimento emesso in data 24 luglio 1986, perché in quella fase giudiziale sono sufficienti prove semipiene costituenti il fumus boni iuris. Inoltre, nella specie in esame, non si può parlare di pregiudizio irreparabile, potendosi sempre la ricorrente rivalere sulla convenuta per gli eventuali danni subiti in conseguenza della invasione del bacino di propria utenza.

Escludendo, pertanto, l'azione di cui sopra si è discusso, non resta che esaminare l'altra domanda (alternativamente proposta dalla Radio Time) e cioè quella di reintegrazione del possesso della frequenza 94.500 MHz del quale affermavasi di essere stati privati a seguito dell'illegittima attività concorrenziale ed emulativa esercitata, svolta, dalla Radio Tv Pistoia Uno. Si deve ancora una volta affermare che è giurisprudenza costante che si può esperire l'azione di reintegrazione o di manutenzione del possesso, ai sensi degli artt. 1168 e 1170 c.c., tra privati a tutela del possesso della frequenza radioelettrica, perché si è esattamente ritenuto che le bande o canali, lungo i quali si irradiano le onde emittenti, sono spazi attraverso i quali vengono inviate energie (cioè cose o beni), per cui essi sono da ritenere beni possedibili e quindi tutelabili con le azioni sopra menzionate. In questi casi, chi agisce in possessorio, cioè unicamente a tutela della relazione materiale con la cosa o col bene, deve dare al giudice la prova e del possesso del bene e dello spoglio o della molestia da parte

di terzi, anche compossessori.

Posto ciò, entrando nel merito della causa, va osservato che la Radio Time afferma costantemente che vi sono state notevoli, gravi, interferenze nelle proprie trasmissioni radio irradiate nella zona di Firenze, fatto questo che le cagiona un rilevante danno economico specialmente per la pubblicità che viene effettuata onde reclamizzare i prodotti commerciali di privati, i quali si sono lamentati e tuttora si lamentano per la non perfetta ricezione delle trasmissioni. Questi fatti concretizzerebbero l'ipotesi legislativa dello spoglio del possesso, perché per aversi spoglio non si richiede la totale privazione del possesso (o compossesso), ma basta che vi sia una notevole diminuzione del godimento del bene o che si renda incomodo l'esercizio del possesso, per cui una notevole, insistente, interferenza nelle trasmissioni di altre emittenti integrerebbe l'ipotesi dello spoglio in quanto si verrebbe o ad annullare la ricezione delle trasmissioni o a rendere queste quasi incomprensibili per accavallamento di trasmissioni, parole, suoni o rumori, prodotti, cagionati, da terzi nel corso delle loro trasmissioni radio.

Passando all'esame degli elementi richiesti dal legislatore per la esperibilità dell'azione de qua, si rileva che Radio Time afferma che dal 1977 essa opera come impresa radiotelediffusiva nella regione toscana, trasmettendo sulla frequenza 94.500 MHz con impianto installato in località Monte Morello, irradiando nel bacino naturalmente servito da quel rilievo e cioè nelle Province di Firenze e Pistoia. Dagli atti risulta che in data 16 dicembre 1977 la ricorrente denunziò alla Questura di Firenze - ufficio politico - di possedere un trasmettitore della potenza di 15 Watt, marca PMM, operante sulla frequenza di 94.500 MHz, in modulazione di frequenza, di un amplificatore di potenza di 100 Watt: la banda era riservata alle radiotrasmissioni circolari e non risultava utilizzata dalla RAI nella zona di Scandicci. In data 5 luglio 1986 l'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Firenze, comunicava a questo ufficio che la Radio Time, già dal 19 agosto 1982, utilizzava un ripetitore sito in località Monte Morello ed operante sulla frequenza di 94.500 MHz, frequenza censita per effetto di quanto disposto dal D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10. All'udienza del 25 giugno 1986 il procuratore della parte convenuta - questa presente in persona del suo legale rappresentante pro tempore - riconosceva il preuso di Radio Time in ordine al possesso della frequenza 94.500 MHz. Quindi, risulta pacifico in atti che la frequenza sopra indicata era pacificamente posseduta dalla Radio Time (le notizie fornite dallo stesso Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Firenze, e cioè che Radio TV Pistoia Uno presentò denunzia di possesso della frequenza 94.700 MHz con telegramma 6 agosto 1982, successivamente comunicando che la postazione era in località S. Baronto e con bacino di utenza relativo alle zone di Prato-Firenze-Valdinievole-Lucca e Pisa - se possono mettere in evidenza un preuso di Radio TV Pistoia Uno della suddetta frequenza, non possono portare a ritenere che vi sia stato né un preuso della frequenza 94.500 MHz, né un compossesso della medesima frequenza, per cui resta fermo il punto di fatto che possessore della frequenza 94.500 MHz era ed è esclusivamente la Radio Time).

In ordine allo spoglio di tale possesso va osservato che in atti risulta che Radio Time, con raccomandata A.R. del 30 luglio 1985 - diretta alla convenuta - facendo riferimento al telegramma del 7 luglio 1985, onde evitare le lamentate interferenze, consiglia alla Radio TV Pistoia Uno di spostare la frequenza su 94.750 MHz (cioè di 250 KHz dalla frequenza da lei posseduta) contenendo il livello di deviazione nei limiti di 75 KHz. Con altro telegramma, del 22 novembre 1985, la stessa Radio Time comunica alla convenuta che vi sono «grosse turbative» causa distanza di soli 250 KHz dalla frequenza 94.500 MHz e la convenuta risponde che non si può a lei imputare l'interferenza, per cui prega la ricorrente di comunicarle l'esatta frequenza di trasmissioni e le zone di presunta interferenza. In data 21 dicembre 1985 la Radio Time comunica testualmente a Radio TV Pistoia Uno: «Visto il perdurare delle interferenze provocate dalle vostre emissioni radio alla nostra frequenza di 94.500 MHz vi invitiamo per l'ultima volta a rispettare la distanza di almeno 250 KHz trasmettendo i vostri programmi su 94.750 MHz...», e, in data 18 aprile 1986, con lettera, invita nuovamente Radio TV Pistoia Uno a diffondere le trasmissioni «ad almeno 250 KHz dalla nostra frequenza di 94.500 MHz, cioè a 94.750 MHZ».

Onde provare queste accertate interferenze nelle proprie trasmissioni, la ricorrente ha prodotto in giudizio le perizie giurate del tecnico Genna Marco del 16 dicembre 1985, 29 aprile 1986, 12 luglio 1981, 17 luglio 1981, 17 dicembre 1988, dalle quali risulta in genere che è la convenuta a disturbare le trasmissioni di Radio Time, mediante le lamentate interferenze, a seguito delle proprie trasmissioni radio, ma non ha minimamente inteso provare entrambi gli elementi richiesti dal legislatore per l'esperibilità dell'azione de qua (l'elemento possesso della frequenza 94.500 MHz risulta per ammissione della controparte soltanto, perché le notizie ed i fatti comunicati e documentati in atti di causa dimostrano soltanto che si possedeva in astratto quella determinata frequenza, ma non in concreto). Nel provvedimento emesso in data 24 luglio 1986, sono stati presi in esame gli atti fino allora acquisiti al processo, perché nella fase cautelare e preliminare si deve compiere un'indagine sommaria, cioè limitata a porre in essere il fumus boni juris, giustificante le cautele provvisorie adottate dal giudice adito, ma nella fase di merito (o giudizio di merito che dir si voglia), che conduce alla definitiva decisione della lite, la parte che agisce in possessorio ha l'obbligo (art. 2697 c.c.) di dimostrare tutti i presupposti della domanda. Le diverse perizie giurate, prodotte dalla Radio Time, valevoli, quindi, ai fini della pronuncia del provvedimento provvisorio, di natura cautelare, non possono in questa fase - di merito - acquistare il valore di prove: il valore di esse è circoscritto all'attestazione, da parte del pubblico ufficiale (cancelliere che ha ricevuto l'atto), di aver ricevuto quelle dichiarazioni in quegli atti contenute, ma quelle dichiarazioni hanno un valore meramente indiziario essendo assimilabili alle dichiarazioni che provengono da terzi estranei. Quindi, spetta al giudice di utilizzare o meno quel materiale «probatorio» al fine della formazione del proprio convincimento. Trattandosi di dichiarazioni raccolte senza contraddittorio e poiché la parte convenuta ha sempre negato che sia la sua trasmittente a interferire nelle trasmissioni di Radio Time e poiché, infine, la stessa ricorrente, all'udienza del 23 luglio 1986, mentre in un primo momento insiste perché sia sentito il teste Genna Marco tecnico che ha redatto quelle perizie giurate - «sulla pendenza dello spoglio e circa le lamentele della clientela... », mentre, poi, insiste per la pronuncia del provvedimento cautelare sulla base della documentazione prodotta da controparte e sue stesse dichiarazioni, rinunziando, quindi, all'audizione del teste ed alla consulenza tecnica che questo giudice riteneva necessaria per poter accertare i fatti lamentaci nella domanda, bisogna ritenere gli atti e documenti prodotti dalla Radio Time semplici indizi, privi di qualsiasi valore probatorio, perché, appunto, non mezzi legali di prova, e pertanto ritenere la domanda non provata in punto di spoglio della frequenza ad opera della convenuta Radio TV Pistoia Uno. Si deve ancora rilevare che questa intenzione di provare gli elementi costitutivi dell'azione possessoria de qua sussisteva sin dal momento della presentazione della domanda in cancelleria, ma che, alla udienza del 23 luglio 1986, la stessa ricorrente, citando il comma dell'art. 1168 c.c., il quale testualmente stabilisce che la notorietà del fatto senza dilazione, e, affermando che «è d’altra parte pacifico e confesso, avendolo ammesso il legale rappresentante della resistente alla udienza del 25 giugno 1986, che Radio TV Pistoia Uno ha mutato le condizioni tecnico operative del proprio impianto trasportandolo dal M. Serra in località Femmina Morta e quindi sui Monti Albani, aumentando la potenza e variando il posizionamento delle antenne recentissimamente...» insistette nella richiesta disattivazione previa audizione del Genna Marco, presente, ma, poi, abbandona l'idea di provare le circostanze di fatto relative al perdurare dello spoglio e delle lamentele della clientela e insiste nel provvedimento richiesto in domanda. Quindi, rinunzia implicita all'audizione del teste, teste che, poi, come detto sopra, anche se esperto in materia, non avrebbe potuto fornire a questo giudice obiettive ed imparziali dichiarazioni, notizie o circostanze di fatto, perché soltanto una consulenza tecnica di ufficio, affidata a persona di nota fama ed esperienza, avrebbe potuto togliere ogni dubbio in ordine alla sussistenza o meno delle interferenze nelle trasmissioni dell'attrice ad opera della trasmittente di Radio TV Pistoia Uno. Infine, tutto quanto detto sopra ed avvenuto si riferisce unicamente alla fase cautelare, perché le richieste e deduzioni fatte dalla Radio Time sono contenute in verbali e documenti difensivi antecedenti la pronuncia del provvedimento del 24 luglio 1986, mentre nella fase di merito mai richiesta del genere è stata avanzata al giudicante.

Pertanto, escludendo il valore probatorio degli atti allegati al processo e di cui sopra si è fatto cenno, nonché delle registrazioni eseguite e relative alle interferenze de quibus, perché, ripetesi, essi non hanno alcun valore nei confronti dell'autorità giudiziaria che deve assumere nel giudizio e nel contraddittorio delle parti le testimonianze delle persone in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini di giustizia, della causa, non esistono altri elementi di fatto che possano fare assurgere a dignità di prova quegli indizi di fatto, per cui si deve ritenere la domanda sfornita di prova in punto di spoglio commesso dalla parte convenuta, cioè delle interferenze nelle trasmissioni della ricorrente Radio Time.

Tutte le altre questioni sorte in corso di causa e le relative richieste avanzate dalle parti che le hanno sollevate, come già detto nelle varie ordinanze emesse fuori udienza, attengono al petitorio e non a questo giudizio, di natura squisitamente possessoria, come si deve desumere dal contenuto del ricorso e dalle precisazioni fatte (ad abundantiam) dalla parte ricorrente all'udienza del 31 ottobre 1986.

Altrettanto irrilevante si appalesa la prova per testi richiesta dalla parte convenuta all'udienza del 30 gennaio 1987, perché in questo giudizio si discute della frequenza 94.500 MHz, disturbata dalla Radio TV Pistoia Uno, e non della frequenza usata da questa ditta, fatto questo da prendersi in esame in sede competente e quando la stessa parte convenuta avrà adíto la competente autorità giudiziaria.

Alla stregua delle suesposte considerazioni vanno revocate le ordinanze emesse in data 24 luglio 1986 e 1° novembre 1986, per cui, allo stato delle cose, la convenuta Radio TV Pistoia Uno può ripristinare - se lo vuole - la situazione di fatto esistente in epoca anteriore alla presentazione della domanda da parte della ricorrente nella cancelleria di questa Pretura.


(Omissis).

Fonte : sito AERANTI